Art. 2.
(Modificazioni alle tabelle A e B
allegate all'ordinamento giudiziario).

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.